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Verifica interessi

L’evoluzione che c’è stata nelle contestazioni degli illeciti praticati delle banche ha portato i Giudici a scoprire e capire gli effettivi illeciti (magagne) perpetrati nel tempo e volutamente occultati per un illegittimo maggiore profitto all’insaputa dell’ignaro Cliente, che inconsapevolmente ha pagato credendo in un corretto comportamento e nella buona fede degli istituti bancari.

Tra le più remunerative e giustamente da contestare nei conti correnti, mutui, finanziamenti e leasing c’è la capitalizzazione in regime composto degli interessi, che le banche applicano a tutti i rapporti, vietata dall’ordinamento giuridico e sanzionata dai Giudici.

Una famosa citazione di Albert Einstein recita: “L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo. Chi è in grado di comprenderlo, lo guadagna. Chi non lo capisce, lo paga”.

Proviamo a capirlo con due esempi…

Quando lo Stato e le banche italiane vogliono finanziarsi ricorrendo all’emissioni di Titoli di Stato o di obbligazioni, lo fanno remunerando il capitale investito ad interesse semplice indicando il Tasso Nominale Annuo con gli interessi del periodo calcolati giorno per giorno sul solo capitale residuo alla scadenza secondo la formula lineare dell’interesse semplice. In altre parole, la banca che ha emesso il titolo, paga gli interessi maturati sulla quota capitale investita, tra il momento dell’erogazione iniziale e la scadenza in cui si effettua il pagamento in ossequio a come indica il nostro ordinamento all’art. 821 c.c., secondo cui l’obbligazione pecuniaria, a norma dell’art. 821 3° comma c.c. matura giorno per giorno (come accade nel regime di capitalizzazione semplice).

Quando le banche italiane erogano un finanziamento o concedono uno scoperto di conto o una apertura di credito in conto corrente, gli interessi maturati producono altri interessi che si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi giorno su giorno con l’interesse applicato nel regime di capitalizzazione composto che non corrispondono più al tasso di interesse pattuito ma sono notevolmente maggiori, metodologia contraria all’ordinamento giuridico anche se fatta accettare ingannevolmente senza alcuna spiegazione, oltretutto occultata e mai dichiarata nei contratti dove non risulta mai esplicitato il regime in base al quale viene calcolato tasso d’interesse e costituisce violazione degli artt. 821,1283 e 1284 del codice civile c.c. ed è irrimediabilmente illecito quand’anche fosse pattuito ed evidenziato nei contratti di finanziamento, attesa la natura imperativa ed inderogabile del divieto anatocistico con applicazioni sanzionatorie di restituzione che riconducono al regime semplice ordinariamente codificato dal Legislatore nell’art. 821 c.c. 1283 c.c. 1284 c.c. della maggiore differenza.

Dunque le banche si attribuiscono un privilegio di una ulteriore remunerazione generata da una capitalizzazione in regime composto, che invece non concedono nei rapporti creditizi con i propri clienti.

Il debitore infatti oltre a dover pagare gli interessi sugli interessi riguardo le somme prese in prestito, non riceve lo stesso trattamento sulle somme investite non ottenendo a sua volta gli interessi sugli interessi.

Condizioni applicate dalle banche con le emissioni di Titoli di Stato o di obbligazioni.

Buoni del Tesoro Poliennali calcolati sul capitale residuo alla scadenza secondo la formula lineare dell’interesse semplice a dieci anni di € 100.000 restituiscono di interessi € 10.000 circa

Esempio: un BTP a 10 anni con un prezzo pari a 95 centesimi e un rendimento a scadenza netto pari al 3,85% comprato ad € 100.000 euro nominali del titolo costa € 95.000. A scadenza dunque si ottiene il rimborso certo dei € 100.000 euro nominali, con un guadagno quindi di € 5.000, più un guadagno di quasi € 4.000 (ricavato applicando la percentuale di rendimento all’investimento effettuato), per un totale di circa € 9.000, cioè indicativamente il 10%.

Vale la pena qui di inserire un inciso, rammentando chel’interesse composto e l’anatocismo (vietato dalla legge ma ugualmente applicato) è una benedizione per le banche. In un orizzonte a medio e lungo termine ha un potere miracoloso.

Condizioni applicate dalle banche quando concedono un finanziamento o uno scoperto di conto o una apertura di credito in conto corrente.

Uno scoperto di conto o una apertura di credito in conto corrente calcolate al massimo dell’utilizzo di € 100.000 al tasso del 10% con gli interessi trimestrali capitalizzati giorno su giorno in regime di capitalizzazione composto può costare in 10 anni € 103.812 di interessi.

Al tasso del 5% costano di interessi € 50.945. Nell’alternativo regime semplice il costo degli interessi è circa la metà.

Nei mutui, finanziamenti e leasing a fronte di € 100.000 erogati si ha:

  • Euro 100.000 in 10 anni al tasso del 10%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 33.704
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 58.580
  • Euro 100.000 in 15 anni al tasso del 5 %
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 27.465
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 43.342
  • Euro 100.000 in 15 anni al tasso del 10%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 43.198
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 93.428
  • Euro 100.000 in 20 anni al tasso del 5%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 33.518
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 58.389
  • Euro 100.000 in 20 anni al tasso del 10%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 50.313
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 131.605
  • Euro 100.000 in 30 anni al tasso del 5%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 43.027
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 93.255
  • Euro 100.000 in 30 anni al tasso del 10%
    IN INTERESSE SEMPLICE = INTERESSI PAGATI € 60.270
    IN INTERESSE COMPOSTO = INTERESSI PAGATI € 215.925

    La violazione della Legge da parte delle banche genera un inadempimento contrattuale quando il tasso di interesse effettivamente applicato nell’ammortamento e nella periodicità delle rate di rimborso mensili è diverso da quello indicato nel contratto per il quale risulta omesso il regime finanziario ed il criterio di imputazione degli interessi che comporta la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e alla indeterminatezza delle condizioni che conducono all’applicazione dell’art. 117 TUB, 7° comma, con il ricalcolo dell’intero rapporto bancario al tasso Bot e l’impiego del regime semplice a seguito della violazione della normativa codicistica degli artt. 821c.c., 1283 c.c. e 1284 c.c. art. 117 T.U.B. ovvero la possibilità di recuperare tutti gli interessi pagati in eccesso alla banca.

    Si possono richiedere gli interessi e le spese non dovute di tutti i finanziamenti, mutui, leasing e conti correnti soprattutto se estinti da non più di dieci anni, bloccando anche la prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto inviando subito un reclamo alla banca per la interruzione dei termini.

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